Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio indisponibile degli ambiti territoriali di caccia, individuati ai sensi dell'articolo 14, di dimensioni provinciali, fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti e utilizzata per gare cinofile e per addestramento di cani».